Introduzione
Le polizze CAT NAT rappresentano un tema centrale nel panorama assicurativo italiano, soprattutto per le imprese che devono affrontare il rischio derivante dagli eventi catastrofici naturali. In questo articolo approfondiremo cosa prevede la Legge di Bilancio 2024, illustreremo i termini e gli obblighi che le imprese devono rispettare e analizzeremo le principali considerazioni pratiche e consulenziali per una gestione ottimale della copertura assicurativa. La presente guida si propone di offrire un livello di consulenza elevato, con una trattazione che spazia dall’aspetto normativo a quello operativo e quotidiano, rendendo l’argomento facilmente accessibile anche a chi non è addetto ai lavori.
La normativa che disciplina l’obbligo assicurativo per eventi calamitosi si configura come uno strumento fondamentale di tutela non solo per le grandi realtà imprenditoriali, ma anche per le piccole e microimprese. Comprendere appieno i dettagli e le implicazioni della legge aiuta le imprese a prendere decisioni informate, garantendo la continuità operativa anche in situazioni di crisi. In questo articolo, verranno analizzate in maniera dettagliata tutte le sfumature legislative, offrendo consigli pratici per l’adozione della polizza più adatta, tenendo conto della dimensione aziendale e delle specifiche esigenze del settore.
Cosa Prevede la Legge di Bilancio 2024
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro i danni derivanti da catastrofi naturali attraverso una copertura assicurativa specifica. Il quadro normativo è supportato dal Decreto Ministeriale n. 18/2025, che ne definisce le modalità operative. L’obbligo assicurativo è bilaterale e coinvolge sia le imprese che devono stipulare la polizza, sia le compagnie di assicurazione che sono tenute a offrire prodotti conformi alle nuove disposizioni.
Tale normativa rappresenta una risposta strutturale alle crescenti preoccupazioni legate al rischio di eventi calamitosi, come alluvioni, inondazioni, sisma e frane, eventi che possono mettere in seria crisi la gestione e la continuità operativa delle aziende. La legge mira a creare un “ombrello protettivo” per tutte le imprese, assicurando che chi non aderisce all’obbligo possa subire gravi conseguenze economiche e non poter più beneficiare di agevolazioni e contributi pubblici in caso di evento calamitoso.
Nota: La normativa, sebbene complessa nei dettagli tecnici, punta a offrire una tutela trasversale a tutte le imprese, includendo specifiche deroga per alcuni settori particolari, come quello della pesca e dell’acquacoltura, per cui il termine per l’adeguamento è posticipato.
Quando e per Chi Scatta l'Obbligo
Secondo la legge, tutte le imprese in Italia sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici. Di seguito, vengono specificati i termini entro cui ciascun comparto di imprese deve adeguarsi:
Scadenze per la Stipula della Polizza
- Grandi imprese: Entro il 31 marzo 2025. È prevista una tolleranza di 90 giorni nei casi di mancata sottoscrizione della polizza.
- Medie imprese: Entro il 1° ottobre 2025.
- Piccole e microimprese: Entro il 31 dicembre 2025.
Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, il termine di scadenza è fissato al 31 dicembre 2025, offrendo un’agevolazione temporale che tiene conto delle particolarità operative di questi comparti.
Questa suddivisione temporale consente alle imprese, in base alle loro dimensioni e peculiarità operative, di pianificare con attenzione l’adeguamento alla nuova normativa, evitando sanzioni e assicurando l’accesso a agevolazioni economiche e finanziarie in caso di danni.
Criteri per la Classificazione delle Imprese
La normativa distingue le imprese in base alla dimensione, utilizzando criteri specifici che includono lo stato patrimoniale, i ricavi netti e il numero medio di dipendenti. Ecco come vengono definite le varie categorie:
Piccole e Microimprese
Vengono classificate come tali le imprese che rispettano almeno due dei seguenti limiti:
- Stato patrimoniale non superiore a 5.000.000 di euro;
- Ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 10.000.000 di euro;
- Numero medio dei dipendenti fino a 50 unità.
Medie Imprese
Le medie imprese devono rispettare almeno due dei seguenti criteri:
- Stato patrimoniale non superiore a 25.000.000 di euro;
- Ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 50.000.000 di euro;
- Numero medio dei dipendenti fino a 250 unità.
Grandi Imprese
Le grandi imprese si caratterizzano per il superamento di almeno due dei seguenti parametri:
- Stato patrimoniale superiore a 25.000.000 di euro;
- Ricavi netti di vendite e prestazioni superiori a 50.000.000 di euro;
- Numero medio dei dipendenti superiore a 250 unità.
Tale classificazione è fondamentale non solo per stabilire le scadenze di adeguamento, ma anche per determinare la gestione del rischio e le modalità di applicazione di eventuali scoperti e massimali, che variano in funzione della somma assicurata.
Chi Deve Assicurarsi
L’obbligo assicurativo interessa tutte le imprese per le quali è normativamente prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese, secondo il codice civile e le normative regolamentari vigenti, ad eccezione delle imprese agricole previste dall’art. 2135 del codice civile.
La relazione illustrativa del DM n. 18/2025 chiarisce che qualsiasi impresa, indipendentemente dal settore e dalla dimensione, che risulti iscritta nel Registro delle Imprese, è tenuta ad assicurare i propri beni contro i rischi derivanti da eventi catastrofici. Anche le imprese operanti con finalità commerciali, artigiane o di servizi non godono di un’esenzione, a meno che non rientrino in specifiche esclusioni (come nel caso delle imprese agricole).
Verifica e Interpretazioni Specifiche
Per verificare se una determinata attività rientri nell’obbligo assicurativo, occorre esaminare i seguenti aspetti:
- Iscrizione al Registro delle Imprese: L’obbligo è automaticamente attivato con l’iscrizione, indipendentemente dalla modalità o dalla finalità.
- Eccezioni normativamente previste: Ad esempio, le imprese agricole, secondo l’art. 2135 c.c., sono escluse dall’obbligo.
È essenziale che ogni imprenditore verifichi la propria posizione normativa e, se in caso di incertezza, si rivolga a un consulente esperto o al proprio assicuratore di fiducia per avere conferma della propria posizione.
Beni, Leasing e Noleggio: Obblighi e Modalità Operative
La normativa non si limita a interessare le imprese in senso stretto, ma si estende anche alla copertura dei beni utilizzati per l’attività d’impresa. Questo comprende fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, come indicato nell’articolo 2424 del Codice Civile.
Beni in Proprietà e in Leasing
Qualora l’impresa non sia proprietaria dei beni ma li utilizzi in leasing o tramite locazione, la responsabilità di stipulare la polizza ricade sull’utilizzatore, qualora il bene non risulti già coperto dal proprietario. La normativa impone un controllo rigoroso di tali situazioni, per garantire che anche in questi casi il rischio sia debitamente trasferito.
La copertura assicurativa obbligatoria ha l’obiettivo di garantire la piena tutela dei beni che sono fondamentali per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, qualunque sia la loro forma giuridica.
Beni Esclusi
I beni immobili abusivi o costruiti senza le opportune autorizzazioni sono esclusi dalla copertura assicurativa obbligatoria. Tale esclusione si applica in modo rigoroso per evitare che risarcimenti indebitamente corrisposti possano incentivare comportamenti non conformi alle normative edilizie e urbanistiche.
Analogamente, le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo, con la copertura destinata esclusivamente ai beni strumentali e immobiliati utili all’esercizio dell’attività.
Questioni Speciali e Casi Particolari
Non sempre la situazione delle imprese si presenta in forma standard, e spesso emergono questioni specifiche che richiedono un’analisi attenta ed un approccio consulenziale personalizzato. Di seguito, esaminiamo alcuni casi particolari.
Imprese con Attività Miste e Uso Promiscuo
Nel caso in cui il titolare dell’attività d’impresa operi anche all’interno della propria abitazione o in immobili ad uso promiscuo, la copertura assicurativa dovrà essere adeguata in base alla porzione di immobile destinata all’attività imprenditoriale. In queste situazioni, è fondamentale effettuare una chiara stima della quota di utilizzo dell’immobile, per definire il perimetro e la somma assicurata.
Casi di Locazione e Utilizzo di Beni non Proprietari
Se l’impresa utilizza beni (quali fabbricati, impianti e attrezzature) di proprietà terzi, la responsabilità di stipulare la copertura assicurativa ricade sull’affittuario o l’utilizzatore, se il bene non risulta già coperto da un’assicurazione stipulata dal proprietario. Questo aspetto è regolato dall’art. 1 bis della legge fiscale (L. 189/2024).
Casi Particolari: Giostrai, Studi Legali, B&B e Altri
Anche attività meno “tradizionali” devono conformarsi all’obbligo assicurativo. Ad esempio:
- Giostrai: Nonostante le giostre siano considerate mobili, il giostraio che esercita l’attività in forma imprenditoriale (con iscrizione al Registro delle Imprese) è obbligato a stipulare la copertura. In questi casi, la valutazione del rischio sarà effettuata dalla compagnia di assicurazione sulla base delle specifiche condizioni operative.
- Studi legali individuali: Anche se l’attività si svolge nella sede residenziale del titolare, se l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, sussiste l’obbligo assicurativo.
- Attività di B&B: Per le strutture che utilizzano una porzione dell’immobile per l’attività ricettiva, la copertura sarà limitata alla parte specificamente destinata all’esercizio dell’attività. Non si dovrà quindi assicurare l’intero edificio, ma solamente la quota parte utilizzata.
In ogni caso, la chiarezza nella definizione del perimetro di utilizzo e nell’individuazione dei beni coperti è essenziale per evitare controversie future.
Adeguamento Prodotti Assicurativi e Modalità di Applicazione
Un altro aspetto cruciale riguarda l’adeguamento delle polizze già in essere. Le compagnie di assicurazione hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per modificare i propri prodotti in linea con la nuova normativa.
È importante evidenziare che per le polizze già esistenti, l’adeguamento potrà avvenire al momento del rinnovo o del primo pagamento utile. Per esempio, una polizza in scadenza annuale stipulata il 24 febbraio 2025 potrà essere modificata il 24 febbraio 2026. Nel caso di premi annuali frazionati, l’adeguamento avverrà al primo quietanzamento utile.
Questa gradualità permette a chi detiene una copertura preesistente di non dover subire improvvise variazioni contrattuali, mantenendo comunque l’adeguatezza alle nuove disposizioni normative.
Eventi Naturali da Assicurare
La polizza obbligatoria prevede la copertura per una serie di eventi naturali, che comprendono:
- Alluvione, esondazione e inondazione;
- Sisma;
- Frana.
Definizioni Specifiche
La normativa impone l’inserimento di definizioni precise nella polizza:
- Alluvione/Inondazione/Esondazione: Si intende "fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, da bacini naturali o artificiali e dalle reti di drenaggio, derivante da eventi atmosferici naturali".
- Sisma: Definito come "sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre causato da cause endogene, con localizzazione nei settori individuati dalla Rete sismica nazionale dell’INGV in relazione all’epicentro del sisma".
- Frana: Esplicitato come "movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra, determinato dalla forza di gravità, lungo un versamento o un intero rilievo".
Esclusioni Specifiche
Alcuni eventi, pur potendo apparire simili, sono esclusi dalla definizione di alluvione, sisma o frana. In particolare:
- Per alluvione/inondazione/esondazione: Non sono considerati eventi come la mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazioni della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione o allagamento da "bombe d’acqua".
- Per sisma: Esclusioni comprendono eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine, e danni relativi a interruzioni di fornitura di energia non direttamente riconducibili all’effetto del sisma.
- Per frana: Sono esclusi eventi quali il sisma, alluvione, inondazione, e movimenti graduali (slittamenti lenti) che non corrispondono alla definizione specifica.
Nota: Le spese di demolizione e sgombero sono sempre escluse dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Beni Coperti dalla Polizza Obbligatoria
La normativa individua in maniera dettagliata i beni che devono essere coperti dalla polizza, in base a quanto riportato nell’articolo 2424 del Codice Civile. In particolare, la copertura include:
- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti;
- Macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
È importante notare che i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge non rientrano nel perimetro della copertura. Inoltre, le merci non sono soggette all’obbligo assicurativo.
Definizione della Somma Assicurata
La "somma assicurata" rappresenta l’importo massimo che l’assicurazione potrà erogare, ed è definita in relazione al valore di ricostruzione a nuovo, al costo di rimpiazzo o ai costi di ripristino, a seconda del bene coperto:
- Fabbricati: Valore di ricostruzione a nuovo – l’importo necessario per ricostruire il fabbricato con equivalenti materiali e caratteristiche.
- Impianti, Attrezzature e Macchinari: Costo di rimpiazzo – il valore per sostituire i beni danneggiati con altri di medesima utilità.
- Terreni: Costi per sgombero e ripristino – l’importo per riportare il terreno alla condizione pre-evento.
In particolare, per le imprese con una somma assicurata fino a 30 milioni di euro, la legge prevede l’applicazione di uno scoperto del 15% sul danno indennizzabile. Questo significa che, per un danno ad esempio di 7.000 euro, l’impresa dovrà farsi carico del 15% (pari a 1.050 euro) mentre il restante importo sarà coperto dall’assicurazione.
Per le imprese con somma assicurata superiore a 30 milioni di euro, la percentuale di scoperto sarà oggetto di negoziazione fra le parti.
Massimali e Limiti di Polizza
Oltre allo scoperto, la normativa introduce il concetto di “massimale di polizza”, ovvero l’importo massimo che l’assicurazione può risarcire. In caso di importi elevati, il massimale può essere:
- Uguale alla somma assicurata per imprese fino a 1 milione di euro;
- Non inferiore al 70% della somma assicurata per imprese con importi compresi tra 1 e 30 milioni di euro;
- Pattuito liberamente per imprese con somma superiore a 30 milioni di euro.
I concetti di “valore di ricostruzione”, “costo di rimpiazzo” e “costo di ripristino” sono dettagliati nella documentazione tecnica allegata al DM n. 18/2025 e rappresentano i parametri operativi su cui si basa la determinazione della somma assicurata.
Danni Coperti e Non Coperti dalla Polizza
La copertura assicurativa obbligatoria si concentra esclusivamente sui danni materiali diretti al fabbricato e al contenuto. È importante sottolineare che i danni indiretti, quali la business interruption, non sono contemplati dalla polizza.
Danni Esplicitamente Coperti
La polizza obbligatoria garantisce il risarcimento dei danni materiali che si verificano in seguito agli eventi calamitosi previsti:
- Danni diretti al fabbricato;
- Danni diretti al contenuto (impianti, macchinari, attrezzature).
Danni Esclusi
Oltre ai danni indiretti, la normativa esclude esplicitamente le seguenti tipologie:
- Danni derivanti da comportamenti attivi dell’uomo;
- Danni a terzi provocati dai beni assicurati;
- Danni conseguenti ad atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio o tumulti;
- Danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche, o danni da inquinamento e contaminazione, salvo che siano il diretto effetto dell’evento calamitoso.
Tale ripartizione è studiata per evitare ambiguità interpretative in fase di liquidazione del sinistro e garantire una copertura chiara e trasparente.
Integrazioni e Coperture Aggiuntive
Nonostante la copertura obbligatoria preveda una protezione completa per i danni materiali, molte compagnie assicurative offrono la possibilità di integrare la polizza con coperture opzionali. Queste integrazioni consentono di proteggersi contro rischi che, per loro natura, non rientrano nella copertura obbligatoria, come ad esempio:
- Copertura contro “bombe d’acqua”: evento non incluso nella definizione base di alluvione/inondazione, ma che potrebbe causare danni significativi in aree particolarmente esposte a precipitazioni intense.
- Business Interruption: tutela economica per il mancato incasso dovuto all’interruzione dell’attività a seguito di un evento calamitoso.
- Altre garanzie integrative: soluzioni personalizzate in base al settore di attività e alle specifiche esigenze dell’impresa.
Il consiglio pratico in questi casi è di confrontarsi con il proprio assicuratore, valutare il rischio residuo e orientarsi verso soluzioni che offrano una copertura mirata e flessibile, in grado di soddisfare le peculiarità operative dell’azienda.
Conseguenze in Caso di Inadempienza
La mancata osservanza dell’obbligo assicurativo comporta gravi ripercussioni sia a livello economico che amministrativo. In particolare, il comma 102 della Legge di Bilancio stabilisce che le imprese inadempienti non potranno accedere a contributi, agevolazioni o sovvenzioni derivanti da risorse pubbliche.
In caso di evento calamitoso, le imprese non assicurate saranno costrette a farsi carico autonomamente dei costi di ripristino e dei danni subiti, con ripercussioni dirette sulla continuità operativa e sulla stabilità finanziaria dell’azienda. È pertanto imprescindibile che ogni impresa si adegui entro i termini previsti per evitare sanzioni e conseguenze economiche rilevanti.
Per le grandi imprese, in particolare, va considerata la proroga di 90 giorni per l’applicazione delle sanzioni, utile a prevenire incertezze organizzative e garantire una transizione graduale verso la piena conformità.
Approfondimenti e Consulenza: Il Tuo Partner nella Scelta della Polizza
L’intero iter normativo, dalla Legge di Bilancio 2024 al DM n. 18/2025, impone una revisione della gestione del rischio a livello aziendale. Per poter orientare le scelte in maniera oculata è altamente consigliabile avvalersi del supporto di un consulente specializzato in comunicazione assicurativa e gestione del rischio.
Una consulenza specialistica può aiutare l’impresa a:
- Interpretare correttamente le normative e le definizioni tecniche;
- Valutare il perimetro di applicazione della copertura in relazione alla specifica realtà aziendale;
- Definire la somma assicurata e i massimali in funzione delle esigenze operative;
- Confrontare le soluzioni assicurative offerte dal mercato individuando quelle più vantaggiose e su misura;
- Integrare eventuali coperture opzionali per una protezione ancora più completa (ad es. business interruption e copertura per “bombe d’acqua”).
Ogni impresa, infatti, ha delle peculiarità che richiedono un approccio personalizzato; per questo motivo, una valutazione approfondita con il proprio assicuratore è sempre il primo passo da compiere.
In termini pratici, il consulente potrà affiancare l’impresa nell’analisi dei rischi specifici, nella scelta della soluzione assicurativa e nel monitoraggio periodico dell’adeguatezza della copertura, garantendo un supporto costante nell’interpretazione delle normative e nella gestione delle eventuali criticità in fase di sinistro.
Conclusioni
La normativa sulle polizze CAT NAT per le imprese costituisce uno strumento di salvaguardia essenziale contro i danni derivanti da eventi naturali. La Legge di Bilancio 2024, unitamente al DM n. 18/2025, rappresenta un pilastro fondamentale per garantire che ogni impresa – dalla più grande alla più piccola – possa contare su una copertura assicurativa adeguata e completa.
Le scadenze differenziate e la classificazione delle imprese in base alle dimensioni offrono al contempo la flessibilità necessaria per pianificare l’adeguamento all’obbligo in maniera organizzata e strategica. Allo stesso tempo, la possibilità di integrare la copertura obbligatoria con garanzie opzionali permette di modellare la protezione in base alle specifiche esigenze operative e al rischio residuo.
La chiave per una gestione efficace del rischio risiede nella trasparenza delle informazioni, nella consulenza specialistica e in una comunicazione chiara e accessibile, in grado di guidare l’impresa nella scelta della soluzione più adeguata. Investire in una copertura assicurativa adeguata significa non solo rispettare un obbligo normativo, ma anche proteggere il proprio investimento e garantire la continuità operativa, fondamento essenziale per il successo aziendale.
Contatti e Informazioni Utili
Se hai ulteriori dubbi, necessiti di approfondimenti o desideri una consulenza personalizzata, non esitare a metterti in contatto con il tuo assicuratore o con un consulente specializzato in comunicazione assicurativa.
Per richieste di ulteriori informazioni puoi scrivere all’indirizzo: catnat@ania.it.
Ricorda: una informazione chiara e tempestiva è la migliore alleata per la sicurezza e il successo della tua impresa.