La polizza temporanea caso morte, comunemente abbreviata come TCM, è una forma di polizza vita progettata per fornire una copertura finanziaria essenziale in caso di decesso dell'assicurato durante un periodo di tempo specifico. È un prodotto assicurativo ampiamente diffuso e offre una protezione finanziaria cruciale per te e i tuoi cari. Ecco un'introduzione alle polizze TCM ed ecco la nostra offerta
La polizza TCM funziona nel seguente modo: stipuli un contratto di assicurazione con un'assicurazione sulla vita e paghi un premio periodico concordato. In cambio, l'assicurazione si impegna a pagare una somma assicurata ai beneficiari designati nel caso in cui tu deceda durante il periodo di copertura della polizza. La somma assicurata può essere scelta in base alle tue esigenze e obiettivi finanziari.
È importante tenere presente che la polizza temporanea caso morte offre copertura solo per il periodo specificato nel contratto. Se il periodo di copertura scade senza che si verifichi il decesso dell'assicurato, la polizza non pagherà alcuna somma assicurata. Inoltre, se si interrompe il pagamento dei premi, la polizza potrebbe essere annullata e la copertura terminerebbe.
È consigliabile valutare attentamente le tue esigenze finanziarie, la durata della copertura desiderata e la somma assicurata adeguata prima di sottoscrivere una polizza temporanea caso morte. Può essere utile consultare un consulente assicurativo esperto che possa guidarti nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze.
La polizza temporanea caso morte, o TCM, rappresenta una soluzione efficace per proteggere te e i tuoi cari da incertezze finanziarie in caso di tuo decesso. Assicurati di valutare attentamente le opzioni disponibili e di scegliere una polizza che offra la copertura adeguata per le tue esigenze personali.
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da
obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su
richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• l’incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato
al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in
qualità di membro dell’equipaggio;
• guida di veicoli sotto l’influenza dell’alcool, quando l’alcolemia accertata sia
superiore a 0,8 g/l; abuso od uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o
allucinogeni da parte dell’Assicurato;
• il suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o,
trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione
dell’assicurazione.
In questi casi la Società
Ai fini del presente contratto si intende non fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato
(sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Tale
definizione determina lo stato tabagico iniziale dell’Assicurato.
Nel caso di modifica dello stato tabagico dell’Assicurato, intervenuta nel corso della Durata
del contratto, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a darne informazione alla Società a
mezzo lettera raccomandata. La Società, ricevuta la comunicazione del fatto che
l’Assicurato ha iniziato, o ricominciato, a fumare provvederà a ricalcolare il Premio annuo
dovuto per Assicurati fumatori determinato in base all’età e alla Durata fissate alla
decorrenza del contratto.
La Società prenderà atto di tale passaggio di stato mediante Appendice indicando il nuovo
Premio che sarà dovuto a partire dalla rata successiva alla comunicazione.
In caso di mancata comunicazione dello stato tabagico dell’Assicurato, la Società
pagherà in caso di decesso, in luogo del Capitale Assicurato riportato in Polizza, un
importo ridotto che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il rapporto tra il
Premio di Polizza ed il Premio dovuto se l’Assicurato si fosse dichiarato fumatore.
Spese di emissione 5,00 euro Sulla sola prima rata di Premio al perfezionamento
Spese di incasso 1,50 euro Su ogni rata di Premio successiva alla prima
Caricamento in cifra
fissa 26,00 euro Sul Premio (base annua) al netto delle spese di
emissione/incasso
Caricamento Percentuale 14,00% Su ogni rata di Premio al netto delle spese
In caso di morte dell'assicurato l'indennizzo che eroga la nostra copertura per il rischio morte non rientra nell'asse ereditario dell'assicurato. Bensì il beneficiario (o i beneficiari) ricevono direttamente l'importo assicurato dalla polizza senza dover pagare tasse o svolgere la pratica di successione. Il benedificiario lo scegli tu, non vi è alcun ceriterio legale, un parente stretto o una persona completamente estranea al tuo albero genealogico.
Ipotizzando che l'assicurato abbia 0 debiti, un discreto conto corrente ed anche degli immobili. La copertura del rischio morte, specialmente per chi se lo può permettere, è uno scudo formidabile dai costi di successione diretti ed indiretti.
In generale, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
L’importo complessivamente detraibile è pari a:
530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente
1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.
Molte persone hanno dovuto sottoscrivere una polizza vita per il rischio morte obbligatoriamente al momento della stipula del mutuo. Questo comporta la percezione di essere assicurati. Le banche però, in maniera assolutamente legittima, imongono la polizza per la protezione del debito, il "benificiario" è molto spesso la banca.