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Quale valore di riscatto indicare nell'ISEE e a che data

Nella DSU per l'ISEE va indicato il valore di riscatto della polizza al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, non il valore attuale del contratto. Per una DSU presentata nel 2026, il dato di riferimento è quello al 31 dicembre 2024 — un anno e mezzo prima della data di compilazione, non il valore che leggeresti oggi sull'estratto conto della polizza.

Perché la data è "arretrata" rispetto al momento della compilazione

Il criterio è lo stesso usato per tutti gli elementi del patrimonio mobiliare della DSU (conti, titoli, altre polizze), ed è pensato per garantire un dato certificabile e stabile al momento della presentazione: usare una data fissa e già trascorsa, anziché il valore del giorno stesso della compilazione, permette di ottenere un dato verificabile tramite le comunicazioni ufficiali già emesse dagli intermediari, senza dover richiedere una valorizzazione ad hoc last minute.

Come si trova il valore esatto

Il modo più affidabile è richiedere alla compagnia una certificazione del valore di riscatto riferita specificamente al 31 dicembre dell'anno di interesse. Molte compagnie rendono questo dato disponibile nell'area riservata online o nella comunicazione periodica annuale che inviano per obbligo di legge; in caso contrario, va richiesto esplicitamente all'intermediario o direttamente alla compagnia.

Non è corretto usare il valore riportato sull'ultimo estratto conto disponibile se questo si riferisce a una data diversa da quella richiesta: la differenza, anche se contenuta, rende la dichiarazione tecnicamente imprecisa.

Cosa succede se la polizza è stata sottoscritta dopo quella data

Se la polizza è stata aperta dopo il 31 dicembre del secondo anno precedente, semplicemente non esisteva a quella data e non va indicata per l'anno di riferimento — non si tratta di indicare un valore pari a zero: la polizza è del tutto assente da quella componente del patrimonio, essendo sorta successivamente.

E se ho riscattato la polizza dopo quella data ma prima di presentare la DSU?

Il criterio resta lo stesso: si indica il valore alla data di riferimento (31 dicembre del secondo anno precedente), indipendentemente da eventi successivi come un riscatto totale o parziale intervenuto dopo quella data. Un riscatto avvenuto nel periodo successivo non modifica il dato da indicare per l'anno di riferimento della DSU, ma inciderà eventualmente sulla componente reddituale o su altre voci del patrimonio nell'anno in cui la somma riscattata è stata effettivamente percepita.

Quali polizze richiedono questo dato

Solo quelle con valore di riscatto, cioè le polizze a contenuto finanziario (risparmio, investimento, miste nella componente di risparmio). Le temporanee caso morte, prive di valore di riscatto, non richiedono alcun dato di questo tipo perché non rientrano nel patrimonio mobiliare. Il criterio generale per distinguere le due situazioni è spiegato in Quali polizze vanno dichiarate nell'ISEE.

Chi compila materialmente questo dato

Nella pratica, la compilazione della DSU avviene tipicamente tramite un CAF o un professionista abilitato, a cui va fornita la certificazione del valore di riscatto richiesta alla compagnia. È buona norma richiedere questo documento con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza di presentazione, perché alcune compagnie richiedono tempo per emettere la certificazione specifica.

Se ho sbagliato il dato indicato, cosa faccio?

Si corregge con una DSU sostitutiva, presentata non appena ci si accorge dell'errore, senza attendere eventuali contestazioni: il procedimento e le conseguenze di un dato errato non corretto tempestivamente sono descritti in Ho sbagliato la DSU: come si corregge.

Il punto in sintesi

Il valore di riscatto da indicare nell'ISEE non è quello attuale, ma quello certificato al 31 dicembre del secondo anno precedente alla DSU, da richiedere esplicitamente alla compagnia se non già disponibile nella comunicazione periodica. È un dettaglio tecnico che genera errori frequenti proprio perché il criterio non è intuitivo, ma la cui verifica richiede solo una richiesta scritta alla propria compagnia.

📄 Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale. Aliquote, limiti e requisiti delle agevolazioni possono variare nel tempo: verifica la tua posizione con l’Agenzia delle Entrate o un professionista abilitato, oppure contatta la nostra agenzia.

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