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Rischio locativo: cosa dice l'art. 1588 e chi paga i danni

A cura di Rabacchin MatteoIntermediario assicurativo iscritto al RUI sez. E n. E000517439
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Se l'immobile che hai in affitto si danneggia o va distrutto, la legge parte dal presupposto che ne risponda tu. L'art. 1588 del Codice Civile mette a carico del conduttore la perdita e il deterioramento della cosa locata — incendio compreso — a meno che l'inquilino non provi che il fatto è accaduto per una causa a lui non imputabile. È un'inversione dell'onere della prova, e da sola spiega perché esiste una garanzia chiamata "rischio locativo": non copre le tue cose, copre il debito che potresti avere verso il proprietario.

Cosa dice esattamente l'articolo

Il testo è breve e va letto per intero, perché ogni parola pesa:

«Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata avvenuti nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.»

Tre conseguenze pratiche.

La responsabilità è presunta, non da dimostrare. Il proprietario non deve provare che hai sbagliato qualcosa: deve solo constatare il danno. Sei tu che devi dimostrare l'esatto contrario, cioè che l'evento non dipende da te.

L'incendio è nominato apposta. Il legislatore ha voluto chiudere la discussione più frequente: un incendio è spesso di origine incerta, e in caso di dubbio il rischio ricade sul conduttore.

Vale per tutta la durata della locazione, non solo per i momenti in cui sei fisicamente in casa. Un guasto notturno mentre sei in vacanza rientra nello stesso perimetro.

A completare il quadro c'è l'art. 1587, che ti obbliga a servirti della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, e l'art. 1590, che impone di restituire l'immobile nello stato in cui l'hai ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso.

Perché la prova liberatoria è più difficile di quanto sembri

"Causa a lui non imputabile" non significa "non è colpa mia". Significa dimostrare positivamente l'origine del danno e collocarla fuori dalla tua sfera di controllo: un difetto strutturale dell'edificio, un evento naturale, un fatto di terzi identificato.

Un esempio concreto di come la cosa si complica. Una lavatrice perde di notte e allaga il parquet. Se l'elettrodomestico è tuo e non hai fatto manutenzione, la prova liberatoria è praticamente impossibile. Se la perdita viene da una tubazione dell'edificio incassata nel muro, la responsabilità torna al proprietario — ma serve un tecnico che lo accerti e lo metta per iscritto, e serve farlo subito, non sei mesi dopo quando il muro è già stato rifatto.

È la ragione per cui in questa materia la documentazione del momento vale più della ragione in astratto: fotografie datate, intervento tecnico verbalizzato, comunicazione scritta al proprietario.

Cosa copre il rischio locativo, e cosa no

La garanzia Rischio Locativo del Fabbricato è la copertura pensata esattamente per l'art. 1588: risponde dei danni materiali al fabbricato preso in affitto di cui l'inquilino sia chiamato a rispondere. Nelle nostre Condizioni è prestata nell'ambito della Sezione Incendio, con un tasso dedicato più basso di quello del fabbricato assicurato in proprietà — 0,13 per mille contro 0,16 — perché il capitale esposto è diverso.

Quello che non copre, e va saputo prima:

Non incluso nel rischio locativoDove si copre
Arredamento e beni personali tuoiGaranzia contenuto
Furto dei tuoi beni nell'appartamentoGaranzia furto sul contenuto
Danni che tu causi a persone o a cose dei viciniResponsabilità civile capofamiglia
Danni causati dal tuo animale domesticoRC animale domestico
Strutture e impianti che restano del proprietario e si guastano da soliPolizza del proprietario

Il punto che sfugge più spesso: il rischio locativo tutela il proprietario, non te. Serve a evitare che tu debba pagare di tasca tua un danno all'immobile di un altro. Le tue cose e la tua responsabilità verso terzi sono due decisioni separate, e sono quelle che rendono la polizza utile a te e non solo al locatore.

Chi deve assicurare cosa: due polizze, non una

La divisione è netta e conviene averla chiara prima di firmare il contratto di locazione.

Il proprietario assicura il fabbricato come proprio bene, e aggiunge la responsabilità civile del proprietario per i danni che l'immobile può causare a terzi — una grondaia che si stacca, un cornicione, un'infiltrazione verso il piano di sotto originata da parti comuni o strutturali.

L'inquilino assicura il rischio locativo (il debito verso il proprietario), il contenuto (i propri beni) e la propria responsabilità civile verso terzi.

Le due coperture non si sovrappongono e non si sostituiscono. Una polizza del proprietario non ti mette al riparo dall'art. 1588: il proprietario che viene indennizzato dalla sua compagnia lascia alla compagnia il diritto di rivolgersi a te per recuperare quanto pagato. È un meccanismo che sorprende molti inquilini, e arriva mesi dopo il sinistro, quando il rapporto di locazione è già teso.

Su come si dividono i costi nella pratica quotidiana abbiamo una guida dedicata: come funziona l'assicurazione casa in affitto.

Cosa chiede il contratto di locazione

Molti contratti contengono una clausola che obbliga il conduttore a stipulare una polizza a copertura del rischio locativo, spesso con un capitale minimo indicato. Non è un obbligo di legge — nessuna norma impone all'inquilino di assicurarsi — ma è un obbligo contrattuale valido, e la sua violazione è inadempimento.

Se il contratto lo prevede, chiedi che sia scritto in modo verificabile: quale capitale, per quali garanzie, e con quale documento si dimostra la copertura. Un'attestazione della compagnia con l'indicazione della garanzia rischio locativo e del massimale è quello che serve al locatore; una copia dell'intera polizza non è necessaria e contiene dati che non lo riguardano.

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Il rischio locativo copre anche i miei mobili?

No. Copre i danni al fabbricato di cui rispondi verso il proprietario. Arredamento, elettrodomestici e beni personali si assicurano con la garanzia contenuto, che è una scelta separata e va dimensionata sul valore reale di quello che hai in casa.

Se l'incendio parte dall'appartamento del vicino?

L'art. 1588 riguarda i danni di cui rispondi tu. Se l'origine è accertata nell'unità di un altro condòmino, la responsabilità è sua e la richiesta va rivolta a lui o alla sua compagnia. Resta il problema pratico di accertarlo: serve l'intervento dei Vigili del Fuoco con relazione, o una perizia tecnica.

Posso assicurare solo il rischio locativo, senza il resto?

Sì. È la configurazione minima per chi vuole solo essere in regola con il contratto di locazione. È anche la configurazione che lascia scoperte le tue cose: vale la pena vedere quanto costa aggiungere il contenuto prima di decidere, perché su capitali contenuti la differenza di premio è spesso modesta.

Quanto costa la garanzia rischio locativo?

Il tasso di tariffa è di 0,13 per mille sul capitale assicurato, prima di imposte e accessori: su un capitale di 100.000 euro sono 13 euro netti l'anno. È una delle garanzie meno care della polizza casa, e questo è di per sé un argomento per non lasciarla fuori. Il premio finale dipende dalla provincia e dalle altre garanzie attive: il preventivo online lo calcola sulla tariffa reale, senza forbici generiche.

In sintesi

L'art. 1588 mette l'inquilino in una posizione scomoda per costruzione: risponde del danno salvo prova contraria, e la prova contraria è difficile. Il rischio locativo è la garanzia che trasforma quella responsabilità in un problema della compagnia invece che del tuo conto in banca. Costa poco perché il rischio è tecnicamente contenuto, e non copre nulla di ciò che è tuo — per quello servono contenuto e responsabilità civile, che sono la parte della polizza che protegge te.

Se stai per firmare un contratto di locazione o hai appena scoperto la clausola sul rischio locativo, CasaMia si può configurare sia nella versione minima per il solo fabbricato locato, sia con contenuto e RC per la tua tutela personale.

ℹ️ Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la documentazione precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione), che va letta prima della sottoscrizione ed è l'unica a regolare coperture, massimali, franchigie ed esclusioni. Per una valutazione sul tuo caso, contatta la nostra agenzia — intermediario iscritto al RUI e soggetto alla vigilanza IVASS.

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