Assicurazione Castello di Annone

Investimenti

Protezione del patrimonio e passaggio generazionale

Proteggere un patrimonio significa due cose distinte: metterlo al riparo dalle pretese dei creditori finché sei in vita e farlo arrivare alle persone giuste, in fretta e senza imposte, quando non ci sei più. Le polizze vita sono lo strumento che agisce su entrambi i fronti, grazie all'articolo 1923 del codice civile sull'impignorabilità e all'articolo 1920 sul diritto proprio del beneficiario.

Le guide di questo argomento

Domande frequenti

Le polizze vita sono davvero impignorabili?

L'articolo 1923 del codice civile stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. La tutela non è però assoluta: restano salve le norme sulla revocatoria degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle su collazione, imputazione e riduzione delle donazioni, e la giurisprudenza esclude dalla protezione i contratti privi di reale contenuto assicurativo o stipulati quando l'insolvenza era già in atto.

Il capitale di una polizza vita entra nell'eredità?

No. Per l'articolo 1920 del codice civile il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione: il capitale non transita dal patrimonio dell'assicurato e quindi non entra nell'asse ereditario. Non è soggetto a imposta di successione e viene liquidato ai beneficiari anche se rinunciano all'eredità. Restano applicabili le norme a tutela dei legittimari sui premi versati.

Chi si può indicare come beneficiario di una polizza vita?

Chiunque, anche una persona esterna alla famiglia, un ente o un minore: non c'è vincolo di parentela. La designazione può essere nominativa oppure generica, per esempio con la formula 'gli eredi legittimi e testamentari', ed è modificabile in qualsiasi momento salvo che sia stata dichiarata irrevocabile e il beneficiario abbia accettato. Una designazione generica lascia però margini di interpretazione: quella nominativa, con dati anagrafici e quote, evita contenziosi in fase di liquidazione.

Cosa succede se il beneficiario è minorenne?

Il capitale gli spetta comunque, ma finché è minorenne non può disporne: la somma viene gestita dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e per gli atti di straordinaria amministrazione serve l'autorizzazione del giudice tutelare. Per evitare che l'intero importo diventi disponibile il giorno del diciottesimo compleanno si possono prevedere strumenti alternativi, come una rendita o una designazione articolata.

I termini da conoscere

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